Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.
Art. 39
 
2. Il saggio di capitalizzazione è stabilito nella misura dell'otto per cento.
3. In deroga al disposto di cui al terzo comma dell'articolo 30 della legge regionale 55/1986, i soggetti che già si trovino nelle condizioni di aver compiuto i sessant'anni di età e di essere già beneficiari di un contributo annuo costante, possono richiedere il beneficio della capitalizzazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 140, comma 56, L. R. 13/1998