Art. 39
2. Il saggio di capitalizzazione è stabilito nella misura dell'otto per cento.
3. In deroga al disposto di cui al
terzo comma dell'articolo 30 della legge regionale 55/1986, i soggetti che già si trovino nelle condizioni di aver compiuto i sessant'anni di età e di essere già beneficiari di un contributo annuo costante, possono richiedere il beneficio della capitalizzazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 140, comma 56, L. R. 13/1998