Art. 38
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti, per il conseguimento dei benefici di cui al
titolo III della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, gli atti di acquisto stipulati a seguito di specifiche autorizzazioni di competenza statale e tardivamente presentati, prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Con riferimento al comma 1, i provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l'effetto, le relative domande sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi a fronte degli atti di acquisto ivi indicati.