1. Le deliberazioni regionali di autorizzazione di spesa assunte antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui all'articolo 68, terzo comma, della
legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni sono valide anche ai fini del finanziamento di interventi di ricostruzione di alloggi purché siano rispettate le finalità del finanziamento stesso.