Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.
Art. 36
 
1. Le deliberazioni regionali di autorizzazione di spesa assunte antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui all'articolo 68, terzo comma, della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni sono valide anche ai fini del finanziamento di interventi di ricostruzione di alloggi purché siano rispettate le finalità del finanziamento stesso.