1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della
legge 546/1977, limitatamente agli immobili realizzati con le provvidenze di cui al
titolo III della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni e agli interventi di recupero statico e funzionale di cui al
capo II della legge regionale 30/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, attuati con intervento diretto dell'ente pubblico, il Sindaco rilascia il certificato di abitabilitą o agibilitą avuto riguardo alla normativa vigente all'atto del rilascio della concessione edilizia.