Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.
Art. 3
 
1. Sono fatti salvi i benefici contributivi di cui all'articolo 19 della legge regionale 2/1982, così come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 26/1988, concessi a coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato da familiari conviventi, in tempo utile e per atto tra vivi, la proprietà piena ed esclusiva di un alloggio danneggiato dagli eventi sismici, già posseduto precedentemente a titolo di usufrutto parziale, sempreché l'unità immobiliare dopo l'intervento venga utilizzata per il soddisfacimento delle esigenze abitative del richiedente.
3. Il beneficio contributivo riconosciuto ai sensi del comma 1 è rideterminato d'ufficio detraendo l'ammontare del contributo erogato di cui al comma 2.