1. Sono fatti salvi i benefici contributivi di cui all'
articolo 19 della legge regionale 2/1982, così come sostituito dall'
articolo 43 della legge regionale 26/1988, concessi a coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato da familiari conviventi, in tempo utile e per atto tra vivi, la proprietà piena ed esclusiva di un alloggio danneggiato dagli eventi sismici, già posseduto precedentemente a titolo di usufrutto parziale, sempreché l'unità immobiliare dopo l'intervento venga utilizzata per il soddisfacimento delle esigenze abitative del richiedente.
2. Il disposto di cui al comma 1 trova altresì applicazione qualora in favore dell'immobile danneggiato sia stato concesso un contributo ai sensi della
legge regionale 30/1977, non superiore a lire 6 milioni.