1. In deroga alle disposizioni contenute negli articoli 30 e 36 della
legge regionale 63/1977, e loro successive modificazioni ed integrazioni, i Comuni sono autorizzati ad introitare nei bilanci comunali i corrispettivi delle cessioni, effettuate ai sensi dell'
articolo 55 della legge regionale 35/1979, come da ultimo modificato dall'
articolo 35 della legge regionale 37/1993, aventi ad oggetto gli alloggi ricevuti in donazione da enti, istituti, associazioni e governi nell'ambito della solidarietà nazionale ed internazionale conseguente agli eventi sismici del 1976, qualora i corrispettivi medesimi siano destinati al finanziamento, ancorché parziale, di opere pubbliche, di interventi di edilizia abitativa o di infrastrutture di sviluppo economico e sociale.