Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.
Art. 29
 
1. In deroga alle disposizioni contenute negli articoli 30 e 36 della legge regionale 63/1977, e loro successive modificazioni ed integrazioni, i Comuni sono autorizzati ad introitare nei bilanci comunali i corrispettivi delle cessioni, effettuate ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 35/1979, come da ultimo modificato dall'articolo 35 della legge regionale 37/1993, aventi ad oggetto gli alloggi ricevuti in donazione da enti, istituti, associazioni e governi nell'ambito della solidarietà nazionale ed internazionale conseguente agli eventi sismici del 1976, qualora i corrispettivi medesimi siano destinati al finanziamento, ancorché parziale, di opere pubbliche, di interventi di edilizia abitativa o di infrastrutture di sviluppo economico e sociale.
2. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, gli atti di introito ai bilanci comunali dei corrispettivi di cessione degli alloggi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alla disposizione del comma 1.