Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.
Art. 27
 
1. All'articolo 27, comma 18 sexies, della legge regionale 63/1977, come inserito dall'articolo 8 della legge regionale 37/1993, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << L'assegnazione in proprietą degli edifici ricostruiti tende a ricostituire la situazione patrimoniale preesistente senza dare luogo ad atti di acquisto immobiliare soggetti ad autorizzazione governativa secondo le norme del codice civile. >>.