Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010
Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.
Art. 27
1.
All'
articolo 27, comma 18 sexies, della legge regionale 63/1977
, come inserito dall'
articolo 8 della legge regionale 37/1993
, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << L'assegnazione in proprietą degli edifici ricostruiti tende a ricostituire la situazione patrimoniale preesistente senza dare luogo ad atti di acquisto immobiliare soggetti ad autorizzazione governativa secondo le norme del
codice civile
. >>.