<< 17 bis. In considerazione delle particolari soluzioni architettoniche e distributive connesse alla tutela e valorizzazione degli edifici assoggettati a vincolo di interesse storico-artistico, ai sensi della
legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della determinazione del prezzo di cessione in proprietā delle unitā immobiliari comprese in tali edifici, il costo totale dell'intervento di cui al comma 1 č ridotto del trenta per cento. La riduzione predetta non si applica oltre la seconda unitā immobiliare destinata ad uso di abitazione o ad uso diverso con riferimento al nucleo familiare dell'avente diritto alla cessione in proprietā. La medesima riduzione non si applica in ogni caso ai soggetti titolari dei contributi di cui agli articoli 48 e 49. >>.