Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.
Art. 26
 
1.
Dopo il comma 17 dell'articolo 27 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 37/1993, č aggiunto il seguente:
<< 17 bis. In considerazione delle particolari soluzioni architettoniche e distributive connesse alla tutela e valorizzazione degli edifici assoggettati a vincolo di interesse storico-artistico, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della determinazione del prezzo di cessione in proprietā delle unitā immobiliari comprese in tali edifici, il costo totale dell'intervento di cui al comma 1 č ridotto del trenta per cento. La riduzione predetta non si applica oltre la seconda unitā immobiliare destinata ad uso di abitazione o ad uso diverso con riferimento al nucleo familiare dell'avente diritto alla cessione in proprietā. La medesima riduzione non si applica in ogni caso ai soggetti titolari dei contributi di cui agli articoli 48 e 49. >>.