Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.
Art. 20
 
1. Le disposizioni previste dall'articolo 130 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, sono estese, nei limiti ed alle condizioni ivi previsti, agli interventi di ricostruzione delle unità immobiliari realizzate con i contributi della legge regionale 63/1977, sempreché le unità ricostruite siano cedute in proprietà dal Comune ai singoli soci di cooperative edilizie non oltre la data del 31 dicembre 1998.