1. Le disposizioni previste dall'
articolo 130 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, sono estese, nei limiti ed alle condizioni ivi previsti, agli interventi di ricostruzione delle unità immobiliari realizzate con i contributi della
legge regionale 63/1977, sempreché le unità ricostruite siano cedute in proprietà dal Comune ai singoli soci di cooperative edilizie non oltre la data del 31 dicembre 1998.