Art. 15
1. È stabilito il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la presentazione delle domande di contributo o di finanziamento che in precedenza si potevano inoltrare ai Comuni o alla Segreteria generale straordinaria, sulle diverse leggi regionali di intervento nelle zone terremotate, senza limiti temporali ovvero entro termini stabiliti non a data fissa.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle domande intese ad ottenere i benefici richiamati dalla presente legge nonché alle domande intese ad ottenere i contributi in conto interessi e i contributi pluriennali costanti, anche capitalizzati.