Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.
Art. 11
 
1. Al fine di assicurare il completamento dell'opera di ricostruzione e di rinascita delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, i Comuni, che abbiano tuttora in essere rapporti d'impiego temporaneo ai sensi degli articoli 35 della legge regionale 30/1977 e 67 della legge regionale 63/1977, e loro successive modificazioni ed integrazioni, con personale che sia risultato idoneo allo speciale esame di idoneità previsto dall'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, hanno facoltà di istituire, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un ruolo soprannumerario ad esaurimento per la sistemazione in ruolo di detto personale, in esenzione dal limite massimo di età.
3. Il riassorbimento dei posti soprannumerari ha luogo con le cessazioni dal servizio a qualsiasi titolo o con la collocazione in posti d'organico vacanti.
4. Il servizio reso presso gli enti locali nei rapporti di impiego temporaneo per le esigenze della ricostruzione è riconosciuto ad ogni effetto al personale inquadrato in forza del presente articolo.
6. I rimborsi di cui al comma 5 e nei limiti ivi indicati sono riconosciuti altresì ai Comuni, delimitati quali disastrati e gravemente danneggiati, qualora ricomprendano nella propria pianta organica soggetti di cui al comma 1 di altri Comuni ed ivi trasferiti.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 5 da art. 138, comma 36, L. R. 13/1998 con effetto dal 20 settembre 1996, data di entrata in vigore della L.R. 40/96, come previsto dal comma 37 del medesimo articolo.