Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.
Art. 7
 
1. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 2/1982, in favore di acquirenti 'mortis causa' di edifici danneggiati dagli eventi sismici destinati ad uso di abitazione, sono fatti salvi a tutti gli effetti.