Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.
Art. 68
 
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo i finanziamenti necessari per la ristrutturazione e il consolidamento funzionale delle mura trecentesche e della Torre Rejtenbergher, danneggiate dagli eventi sismici, e dei siti attigui.
3. Per conseguire il finanziamento il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'opera anche per singoli lotti funzionali.
6. Per gli interventi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Arta Terme, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
7. Per gli interventi di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Tolmezzo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1 Comma 1 interpretato da art. 138, comma 43, L. R. 13/1998