Art. 60
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore di soggetti rientranti nelle previsioni di cui all'
articolo 57 della legge regionale 55/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano provveduto, in sostituzione della ricostruzione, all'acquisto di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l'effetto, le domande sono utili alla concessione dei benefici di cui al comma 1.