Art. 57
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'
articolo 55 della legge regionale 35/1979, e successive modifiche ed integrazioni, sono considerati utili ai fini del conseguimento dei benefici contributivi previsti dal
titolo III della legge regionale 63/1977, gli atti di acquisto intestati oltre che al richiedente anche a uno o pił membri del suo nucleo familiare alla data degli eventi sismici.
2. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge, in conformitą alle disposizioni recate dal comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.