Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.
Art. 14
 
1. Al fine di valorizzare e diffondere la corretta esecuzione delle opere di recupero e restauro dei principali valori ambientali, storici e culturali connessi con l'architettura locale, danneggiati dal terremoto, l'Amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi da attuare per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 30/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, promuove la realizzazione di interventi-guida, che costituiscono significativa rappresentazione dell'azione regionale di settore nonché riferimento per metodologie di recupero e per un mirato uso dei materiali, anche in relazione alle diverse aree del territorio regionale.
3. Per assicurare, nei singoli interventi, le finalità di valorizzazione e diffusione di cui al comma 1, possono essere stipulate convenzioni con associazioni professionali, enti ed istituzioni economiche, culturali e scientifiche, pubbliche e private, operanti nel territorio regionale.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 138, comma 39, L. R. 13/1998
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 138, comma 39, L. R. 13/1998