Art. 16
(Acquisizione alla proprietą dell'Istituto autonomo per le
case popolari della provincia di Gorizia dei beni immobili
regionali adibiti a civile abitazione siti in comune di
Gradisca d'Isonzo.
Acquisizione in proprietą al Comune di Gradisca d'Isonzo
del patrimonio immobiliare non abitativo)
1. I beni immobili di proprietą regionale adibiti a civile abitazione, ivi compresi gli accessori e le pertinenze, siti in comune di Gradisca d'Isonzo, sono acquisiti, in virtł della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietą all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia.
2. L'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia gestisce gli alloggi di cui al comma 1 in regime di edilizia sovvenzionata, conformemente alla
legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni.
3. I terreni di proprietą regionale siti in comune di Gradisca d'Isonzo, le strade, le aree verdi e di pertinenza stradale, sono acquisiti in virtł della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietą al Comune di Gradisca d'Isonzo, che ne dispone in conformitą alla normativa statale vigente.