Legge regionale 03 settembre 1996, n. 38 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale.
Art. 12
 (Determinazione del reddito annuo
agli effetti IRPEF)
1. All'articolo 7, comma 3, della legge regionale 44/1993, la lettera e) è così sostituita:
<< e) fruire di un reddito annuo complessivo imponibile, agli effetti dell'IRPEF, inferiore al limite previsto per l'accesso all'edilizia convenzionata e agevolata, fissato dalla legge regionale 75/1982 e determinato con le modalità previste dalla stessa legge anche in relazione alla composizione del nucleo familiare. >>.