Legge regionale 26 agosto 1996 , n. 36 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36.

CAPO IV

NORME FINALI

Art. 15

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 13, comma 14, L. R. 13/2000

Art. 16

(Consorzi garanzia fidi)

1. I consorzi garanzia fidi del Friuli-Venezia Giulia operanti nel settore del commercio, per poter ottenere finanziamenti e contributi da parte dell'Amministrazione regionale, devono provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alle necessarie modifiche statutarie al fine di prevedere la costituzione di un collegio dei revisori dei Conti, composto da tre revisori dei Conti iscritti all'albo dei revisori, di cui uno nominato dall'Amministrazione regionale.

2. I fondi rischi di garanzia dei Consorzi garanzia fidi del Friuli-Venezia Giulia possono essere costituiti da titoli obbligazionari sottoscritti dalle banche convenzionate ed emessi alle condizioni di cui all'articolo 1.

3. La tipologia delle imprese che possono aderire ai Consorzi garanzia fidi di cui ai commi 1 e 2 sono individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al commercio e al turismo, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 17

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.500 milioni per l'anno 1998.

2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 9 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - il capitolo 1596 (2.1.263.3.10.25) con la denominazione "Acquisito di obbligazioni dell'Istituto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli- Venezia Giulia al fine di favorire gli investimenti delle piccole e medie imprese commerciali e di servizi" e con lo stanziamento complessivo di lire 15.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.500 milioni per l'anno 1998.

3. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.

4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito, alla Rubrica n. 9 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - il capitolo 1598 (2.1.263.3.10.25) con la denominazione "Acquisto straordinario di obbligazioni dell'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia finalizzato alla sanatoria delle domande di finanziamento ai sensi della legge regionale 36/1988 pendenti su operazioni attivate dall'istituto medesimo" e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.

5. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b) è autorizzata la spesa complessiva di lire 11.000 milioni per l'anno 1996.

6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito, alla Rubrica n. 9 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - il capitolo 1599 (2.l.263.3.10.25) con la denominazione "Contributo straordinario all'Istituto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli- Venezia Giulia per la liquidazione di una agevolazione forfettaria sugli interessi dei finanziamenti richiesti dalle imprese ai sensi della legge regionale 36/1988" e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 11.000 milioni per l'anno 1996.

7. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.520 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.020 milioni per l'anno 1996 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1997.

8. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito, alla Rubrica n. 28 - programma 3.4.2. - spese d'investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - il capitolo 8285 (2.1.263.3.10.25) con la denominazione "Contributi in conto interessi in forma attualizzata all'Istituto del Mediocredito del Friuli- Venezia Giulia SpA per l'attivazione di finanziamenti agevolati a favore delle piccole e medie imprese commerciali o di servizi per l'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini e degli uffici, per l'acquisto di attrezzature nonché per il rafforzamento delle strutture aziendali", e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.520 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.020 milioni per l'anno 1996 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1997.

9. Sul precitato capitolo 8285 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.020 milioni.

10. Per le finalità previste dall'articolo 11, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1997.

11. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 28 - programma 3.4.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8306 (2.1.243.3.10.25) con la denominazione "Contributi in conto capitale a favore degli operatori commerciali al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo" e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1997.

12. Le disponibilità finanziarie relative al rientro anticipato della provvista di cui all'articolo 17 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, nell'importo complessivo di lire 13.000 milioni, affluiscono al capitolo 770 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, il cui stanziamento è elevato, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 13.000 milioni per l'anno 1996.

13. All'onere complessivo di lire 39.520 milioni, in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 22.020 milioni per l'anno 1996, di lire 10.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.500 milioni per l'anno 1998, derivante dai commi 1,3,5,7 e 10, si fa fronte come segue:

a) per complessive lire 26.520 milioni, suddivisi in ragione di lire 9.020 milioni per l'anno 1996, di lire 10.000 milioni per l'anno 1997, e di lire 7.500 milioni per l'anno 1998, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 60 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti);

b) per complessive lire 13.000 milioni per l'anno 1996, con la maggiore entrata prevista dal comma 12.

14. All'onere complessivo di lire 22.020 milioni, in termini di cassa, derivante dai commi 4, 6 e 9 si fa fronte come di seguito indicato:

a) per lire 13.000 milioni con la maggiore entrata prevista dal comma 12;

b) per lire 9.020 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 "Fondo di riserva di cassa" dello stato di previsione precitato.