Legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36.
CAPO I
 INTERVENTI PER AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO
Art. 1
Note:
1 Articolo interpretato da art. 47, comma 1, L. R. 9/1999 , con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 74 della medesima L.R. 9/99.
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 158, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 20, comma 17, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
2 Articolo sostituito da art. 108, comma 1, L. R. 13/1998
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 108, comma 6, L. R. 13/1998
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 51, L. R. 13/2000
5 Articolo interpretato da art. 13, comma 59, L. R. 13/2000
6 Articolo sostituito da art. 158, comma 2, L. R. 2/2002
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 74, L. R. 3/2002
8 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 6, L. R. 23/2002
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 38, L. R. 14/2003
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 76, comma 10, L. R. 18/2003
11 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 110, comma 18, L. R. 29/2005
12 Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 75, L. R. 17/2008
14 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 68, lettera b), L. R. 24/2009
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 11, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 12 e 14 della L.R. 12/2018.
Art. 3
1. Al fine di provvedere alla sanatoria delle domande di contributo avanzate da piccole imprese commerciali e di servizi ai sensi della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, pendenti al 31 dicembre 1995, l' Amministrazione regionale è autorizzata a:
a) sottoscrivere un prestito obbligazionario per un ammontare di lire 10.000 milioni, secondo il disposto di cui all' articolo 2, comma 1, che il Mediocredito del Friuli- Venezia Giulia SpA emetterà al fine di utilizzare la disponibilità di provvista globale per l' attivazione di finanziamenti agevolati a sanatoria delle operazioni dallo stesso poste in essere e per le quali le imprese interessate hanno pendenti domande di contributo;
b) erogare alla stessa società, per la successiva retrocessione alle imprese mutuatarie, un contributo straordinario per la liquidazione di un' agevolazione forfettaria atta a ridurre di 4 punti percentuali gli interessi sui finanziamenti oggetto di richiesta di benefici ai sensi della legge regionale 36/1988.

2. L'agevolazione decorre dalla data di stipula dei finanziamenti al 30 giugno 1996 per le imprese che possono accedere agli interventi di cui al punto a) e dalla data di stipula alla data di estinzione dei finanziamenti stessi per le altre imprese.
3. Il contributo straordinario di cui al punto b) viene calcolato in forma attualizzata al 30 giugno 1996 per le agevolazioni da corrispondere alle imprese sulle rate dei finanziamenti in essere scadenti dopo tale data.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 110, comma 1, L. R. 13/1998
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 40, L. R. 4/1999
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 41, L. R. 4/1999
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 51, L. R. 13/2000
4 Articolo interpretato da art. 13, comma 59, L. R. 13/2000
5 Articolo sostituito da art. 158, comma 4, L. R. 2/2002
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 74, L. R. 3/2002, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 8, comma 25, L. R. 13/2002
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 76, comma 10, L. R. 18/2003
8 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 110, comma 18, L. R. 29/2005
9 Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
10 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 68, lettera b), L. R. 24/2009
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 11, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 12 e 14 della L.R. 12/2018.
Art. 8
 (Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione dell'articolo 6, i finanziamenti sono concessi a favore delle imprese che hanno presentato domanda di contributo entro la data di entrata in vigore della presente legge, accoglibile ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, nei limiti di finanziamento previsti dalla stessa legge regionale e fino alla concorrenza del limite del 50 per cento delle risorse finanziarie globali disponibili sul relativo capitolo di spesa e ciò fino ad esaurimento delle domande presentate sulla stessa legge regionale 63/1976.