Legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36.
Art. 8
 (Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione dell'articolo 6, i finanziamenti sono concessi a favore delle imprese che hanno presentato domanda di contributo entro la data di entrata in vigore della presente legge, accoglibile ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, nei limiti di finanziamento previsti dalla stessa legge regionale e fino alla concorrenza del limite del 50 per cento delle risorse finanziarie globali disponibili sul relativo capitolo di spesa e ciņ fino ad esaurimento delle domande presentate sulla stessa legge regionale 63/1976.