Art. 10
(Norma transitoria)
1. Nei casi di procedure concorsuali a carico delle società di locazione finanziaria, i contributi concessi a favore delle imprese commerciali di cui al
Capo I della legge regionale 63/1976 sono versati in un'unica soluzione direttamente alle imprese beneficiarie ad avvenuto riscatto dei beni oggetto del contributo.
2. La procedura di cui al comma 1 si applica altresì in tutti i casi nei quali le società di locazione finanziaria si trovino nell'impossibilità, per qualsiasi altra ragione non imputabile alle imprese beneficiarie del contributo, di procedere al trasferimento del contributo alle stesse imprese.