Art. 16
(Consorzi garanzia fidi)
1. I consorzi garanzia fidi del Friuli-Venezia Giulia operanti nel settore del commercio, per poter ottenere finanziamenti e contributi da parte dell'Amministrazione regionale, devono provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alle necessarie modifiche statutarie al fine di prevedere la costituzione di un collegio dei revisori dei Conti, composto da tre revisori dei Conti iscritti all'albo dei revisori, di cui uno nominato dall'Amministrazione regionale.
2. I fondi rischi di garanzia dei Consorzi garanzia fidi del Friuli-Venezia Giulia possono essere costituiti da titoli obbligazionari sottoscritti dalle banche convenzionate ed emessi alle condizioni di cui all'articolo 1.
3. La tipologia delle imprese che possono aderire ai Consorzi garanzia fidi di cui ai commi 1 e 2 sono individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al commercio e al turismo, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.