1. Alle segreterie di ciascun gruppo è assegnato personale entro i seguenti limiti:
a) un'unità di qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui spetta l'indennità e si applicano le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari;
b) un'unità di qualifica non superiore a quella di consigliere o equiparata per i gruppi fino a quindici consiglieri; due unità per i gruppi con più di quindici consiglieri;
c) un'unità di qualifica non superiore a quella di segretario o equiparata per i gruppi con meno di cinque consiglieri; due unità per i gruppi da cinque a quindici consiglieri; tre unità per i gruppi con più di quindici consiglieri.