Art. 1
(Disciplina della riproduzione animale ed esercizio delle
relative funzioni)
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia applica la
legge 15 gennaio 1991, n. 30 in materia di riproduzione animale, nonché il relativo regolamento di esecuzione.
2. Le funzioni amministrative regionali relative all' applicazione della legge di cui al comma 1 sono esercitate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla Direzione regionale dell'agricoltura e dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.
3. In particolare, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 9 della legge di cui al comma 1, le relative funzioni sono esercitate, con le procedure di cui alla
legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio, che provvedono a riscuotere i relativi proventi e comunicano alla Direzione regionale dell'agricoltura le sanzioni applicate.
4. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle sue competenze e nel suo compito istituzionale di promozione, coordinamento ed attuazione delle iniziative volte alla salvaguardia e miglioramento del patrimonio zootecnico, favorisce gli accordi tra operatori di fecondazione animale e allevatori miranti alla razionale attività di riproduzione animale.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 17, L. R. 13/2002