Art. 7
3. All'
articolo 3, comma 2, della legge regionale 26/1993, le parole << su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale all'agricoltura e l'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi >> sono sostituite dalle parole << su proposta dell'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi >>.
4. I capitoli 1755, 1756 e 1759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono trasferiti dalla Rubrica n. 10 alla Rubrica n. 15 nel programma 0.6.1.
5. Tutti gli adempimenti regionali previsti dalla
legge regionale 26/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sono curati dalla Direzione regionale delle foreste e dei parchi.