Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.
Art. 6
1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, la parola << contributi >> è sostituita dalle parole << assegnazioni straordinarie >>.
2. All'articolo 5, commi 2 e 4, della legge regionale 9/1996, le parole << dei contributi >> sono sostituite dalle parole << delle assegnazioni straordinarie >>.
3. All'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 9/1996, le parole << del contributo >> sono sostituite dalle parole << dell'assegnazione straordinaria >>.
4. All'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge regionale 9/1996, le parole << i contributi devono essere commisurati >> sono sostituite dalle parole << le assegnazioni straordinarie devono essere commisurate >>.
6. All'articolo 5, comma 4, della legge regionale 9/1996, le parole << entro il 31 luglio 1996 >> sono sostituite dalle parole << entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2 >>.