Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.
Art. 47
1. All'articolo 7, comma 9, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, č aggiunto il seguente periodo: << Trovano altresė applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale 31/1988 e successivi provvedimenti esecutivi per il personale assunto con contratto di lavoro a termine. >>.