Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.
Art. 39
2. All'articolo 52, comma 1, della legge regionale 18/1996, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
<< h) provvedono alla liquidazione ed all'emissione dei titoli di pagamento; >>.

4. All'articolo 52, comma 4, della legge regionale 18/1996, dopo le parole << legge regionale 7/1988 >> sono aggiunte le parole << fatto salvo il disposto dell'articolo 78 >>.
5. All'articolo 78, comma 1, della legge regionale 18/1996, la parola << Tutti >> è sostituita dalle parole << Sino al 31 dicembre 1996, tutti. >>.
Note:
1 Abrogato il comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
2 Abrogato il comma 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 2 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
3 Abrogato il comma 4, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 4 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
4 Comma 3 abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004