Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021
Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.
Art. 36
(Abrogazione dell'
articolo 30 della legge regionale 20/1992
e dell'
articolo 2 della legge regionale 4/1995
)
1.
L'
articolo 30 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20
è abrogato.
2.
L'
articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1995, n. 4
è abrogato.