Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.
Art. 30
1. Al primo e al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 17 gennaio 1995, n. 4, le parole << alla Giunta regionale >> sono sostituite dalle parole << all'Assessore regionale all'agricoltura >>.
3. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 80/1982, sono altresė abrogate le parole << l'Assessore regionale all'agricoltura ed in caso di sua assenza o impedimento, >>.