Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.
Art. 28
1. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, come sostituito dall'articolo 20 della legge regionale 16/1996, e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge medesima, al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto regionale per la formazione professionale, competono le stesse indennità previste dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, coś come aggiornate secondo quanto disposto dall'articolo 17 della legge regionale 45/1988.