Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021
Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.
Art. 26
(Modifica ed integrazione della
legge regionale 15/1996
)
1.
Il
comma 4 dell'articolo 30, della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15
, è sostituito dal seguente:
<< 4. Le domande per l'anno scolastico 1996/1997 relative agli articoli 27 e 28 della presente legge, vanno presentate entro il 15 novembre 1996. >>.