Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.
Art. 25
2.
L'articolo 4 della legge regionale 46/1991 č sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
1. In attuazione del comma 1 dell'articolo 14 della legge 19/1991, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere contributi in conto capitale relativamente agli interventi concernenti gli edifici di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena nei seguenti settori:
a) per le finalitā previste dagli articoli 3 e 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, come sostituiti dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, relativamente agli interventi concernenti gli edifici scolastici con lingua d'insegnamento slovena, ivi compresi quelli destinati a case dello studente, a collegi ed istituzioni educative;
b) per le strutture teatrali, le sale polifunzionali e le sedi per lo svolgimento delle rispettive attivitā culturali, educative, formative ed artistiche di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena; i contributi possono essere concessi nella misura massima del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; per le modalitā di determinazione della spesa ammissibile e quelle relative alla presentazione delle domande ed alla concessione, erogazione e revoca dei contributi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 11 e 12 della legge regionale 22 agosto 1985, n. 40 e le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 208 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;
c) per le finalitā previste dall'articolo 31 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, a favore di Province, Comuni, Consorzi di Comuni ed altri enti, istituzioni, cooperative ed associazioni operanti nel settore delle biblioteche o musei d'interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 la denominazione del capitolo n. 5462 č sostituita dalla seguente: << Contributi in conto capitale ad enti, istituzioni, associazioni e cooperative per l'acquisizione, la costruzione, il riattamento e la ristrutturazione, il completamento, le attrezzature e l'arredamento di sedi per lo svolgimento di attivitā culturali, educative, formative ed artistiche di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena - fondi statali >>.
4. La domanda di cui al comma 3, č presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
5. Il Direttore regionale dell'istruzione e della cultura, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, che determina la nuova spesa ammissibile, č autorizzato a riconfermare il contributo assegnato. >>.

6. Le domande per l'esercizio 1996 relative agli interventi per garantire alla minoranza slovena pari diritti e opportunitā di istruzione e di accesso alla cultura nella propria madre lingua, di cui al comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale 9/1996, vanno inoltrate alla Direzione regionale dell'istruzione e cultura da Comuni, Consorzi di Comuni, Istituzioni educative e Associazioni di genitori, Case dello studente e collegi interessati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli esercizi successivi le domande devono essere inviate entro il mese di gennaio e fa fede la data del timbro postale.
Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 26/2007