Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.
Art. 23
1. All'articolo 5, primo comma, della legge regionale 44/1985, dopo la parola << ristrutturazione >> è aggiunta la parola << edilizia >>, le parole << metri 2,00 >> del primo punto sono sostituite dalle parole << metri 1,50 >> e le parole << metri 1,70 >> del secondo punto sono sostituite dalle parole << metri 1,40 >>.