1. Alle banche convenzionate con l'Amministrazione regionale ai sensi dell'
articolo 60 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, ai sensi degli articoli 130 e 164, come modificato dall'
articolo 26 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, della
legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, ed ai sensi degli articoli 3 e 7 della
legge regionale 26 giugno 1995, n. 26, è affidata l'istruttoria tecnico- amministrativa delle domande di agevolazione, ivi compresi il controllo e l'obliterazione della documentazione di spesa, nonché l'accertamento della realizzazione delle iniziative.