Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.
Art. 2
 (Istruttoria delle banche convenzionate)
1. Alle banche convenzionate con l'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, ai sensi degli articoli 130 e 164, come modificato dall'articolo 26 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, ed ai sensi degli articoli 3 e 7 della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26, è affidata l'istruttoria tecnico- amministrativa delle domande di agevolazione, ivi compresi il controllo e l'obliterazione della documentazione di spesa, nonché l'accertamento della realizzazione delle iniziative.
2. Sono fatti salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione regionale.