Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.
Art. 1
 (Disposizioni in materia di garanzie fideiussorie)
1. Qualora a fronte di mutui assistiti da contributi regionali sia prevista la garanzia fideiussoria della Regione, tale garanzia può essere rilasciata solo dopo l'adozione dei provvedimenti di concessione dei contributi medesimi.
2. In deroga agli articoli 10 e 14 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, i contributi a sollievo di mutui da contrarsi per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, per i quali venga richiesto il rilascio della garanzia fideiussoria della Regione, sono concessi sulla base della lettera di adesione dell'istituto mutuante ed erogati ad avvenuta presentazione del contratto definitivo di mutuo.
Art. 2
 (Istruttoria delle banche convenzionate)
1. Alle banche convenzionate con l'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, ai sensi degli articoli 130 e 164, come modificato dall'articolo 26 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, ed ai sensi degli articoli 3 e 7 della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26, è affidata l'istruttoria tecnico- amministrativa delle domande di agevolazione, ivi compresi il controllo e l'obliterazione della documentazione di spesa, nonché l'accertamento della realizzazione delle iniziative.
2. Sono fatti salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione regionale.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera ii), L. R. 10/2012
Art. 4
1. Il fondo rischi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, può essere utilizzato per la concessione di ogni tipo di garanzia riferita ad iniziative economiche, sia nuove che esistenti, localizzate nel Friuli-Venezia Giulia ovvero, limitatamente a quelle poste in essere da imprese con organizzazione operativa nella regione, anche al di fuori del territorio regionale.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 134, comma 16, L. R. 13/1998
2 Articolo sostituito da art. 134, comma 21, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
3 Annullato, ex articolo 20 della L.R. 11/99, il rinvio dell' efficacia della modifica previsto dall' articolo 141 della L.R. 13/98.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 29/1999
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 4, L. R. 13/2002
Art. 6
1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, la parola << contributi >> è sostituita dalle parole << assegnazioni straordinarie >>.
2. All'articolo 5, commi 2 e 4, della legge regionale 9/1996, le parole << dei contributi >> sono sostituite dalle parole << delle assegnazioni straordinarie >>.
3. All'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 9/1996, le parole << del contributo >> sono sostituite dalle parole << dell'assegnazione straordinaria >>.
4. All'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge regionale 9/1996, le parole << i contributi devono essere commisurati >> sono sostituite dalle parole << le assegnazioni straordinarie devono essere commisurate >>.
6. All'articolo 5, comma 4, della legge regionale 9/1996, le parole << entro il 31 luglio 1996 >> sono sostituite dalle parole << entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2 >>.
Art. 7
1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 72 della legge regionale 9/1996, le parole << su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale all'agricoltura, l'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi e l'Assessore alle finanze >> sono sostituite dalle parole << su proposta dell'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi >>.
2. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 26/1993, le parole << 30 giugno 1996 >> sono sostituite dalle parole << 31 dicembre 1996 >>.
3. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 26/1993, le parole << su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale all'agricoltura e l'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi >> sono sostituite dalle parole << su proposta dell'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi >>.
4. I capitoli 1755, 1756 e 1759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono trasferiti dalla Rubrica n. 10 alla Rubrica n. 15 nel programma 0.6.1.
5. Tutti gli adempimenti regionali previsti dalla legge regionale 26/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sono curati dalla Direzione regionale delle foreste e dei parchi.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 50, comma 1, L. R. 13/1998
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 9/1999
3 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 19, L. R. 13/2000
4 Articolo abrogato, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera k), L. R. 12/2016
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 77, comma 5, L. R. 42/1996
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 8/2018 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 14/1993.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, lettera d), L. R. 23/2012
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 22
 (Sostituzione dell'articolo 3 bis della legge regionale
44/1985, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale
37/1991 e come modificato dall'articolo 2 della legge
regionale 16/1996)
Art. 23
1. All'articolo 5, primo comma, della legge regionale 44/1985, dopo la parola << ristrutturazione >> è aggiunta la parola << edilizia >>, le parole << metri 2,00 >> del primo punto sono sostituite dalle parole << metri 1,50 >> e le parole << metri 1,70 >> del secondo punto sono sostituite dalle parole << metri 1,40 >>.
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
2 Il decreto, di cui all'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006, è emanato con DPReg. 142/2007 (B.U.R. 13/6/2007, n.25).
Art. 25
2.
L'articolo 4 della legge regionale 46/1991 è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
1. In attuazione del comma 1 dell'articolo 14 della legge 19/1991, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale relativamente agli interventi concernenti gli edifici di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena nei seguenti settori:
a) per le finalità previste dagli articoli 3 e 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, come sostituiti dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, relativamente agli interventi concernenti gli edifici scolastici con lingua d'insegnamento slovena, ivi compresi quelli destinati a case dello studente, a collegi ed istituzioni educative;
b) per le strutture teatrali, le sale polifunzionali e le sedi per lo svolgimento delle rispettive attività culturali, educative, formative ed artistiche di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena; i contributi possono essere concessi nella misura massima del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; per le modalità di determinazione della spesa ammissibile e quelle relative alla presentazione delle domande ed alla concessione, erogazione e revoca dei contributi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 11 e 12 della legge regionale 22 agosto 1985, n. 40 e le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 208 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;
c) per le finalità previste dall'articolo 31 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, a favore di Province, Comuni, Consorzi di Comuni ed altri enti, istituzioni, cooperative ed associazioni operanti nel settore delle biblioteche o musei d'interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 la denominazione del capitolo n. 5462 è sostituita dalla seguente: << Contributi in conto capitale ad enti, istituzioni, associazioni e cooperative per l'acquisizione, la costruzione, il riattamento e la ristrutturazione, il completamento, le attrezzature e l'arredamento di sedi per lo svolgimento di attività culturali, educative, formative ed artistiche di interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena - fondi statali >>.
4. La domanda di cui al comma 3, è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
5. Il Direttore regionale dell'istruzione e della cultura, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, che determina la nuova spesa ammissibile, è autorizzato a riconfermare il contributo assegnato. >>.

6. Le domande per l'esercizio 1996 relative agli interventi per garantire alla minoranza slovena pari diritti e opportunità di istruzione e di accesso alla cultura nella propria madre lingua, di cui al comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale 9/1996, vanno inoltrate alla Direzione regionale dell'istruzione e cultura da Comuni, Consorzi di Comuni, Istituzioni educative e Associazioni di genitori, Case dello studente e collegi interessati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli esercizi successivi le domande devono essere inviate entro il mese di gennaio e fa fede la data del timbro postale.
Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 26/2007
Art. 28
1. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, come sostituito dall'articolo 20 della legge regionale 16/1996, e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge medesima, al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto regionale per la formazione professionale, competono le stesse indennità previste dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, così come aggiornate secondo quanto disposto dall'articolo 17 della legge regionale 45/1988.
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
3 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017
Art. 30
1. Al primo e al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 17 gennaio 1995, n. 4, le parole << alla Giunta regionale >> sono sostituite dalle parole << all'Assessore regionale all'agricoltura >>.
3. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 80/1982, sono altresì abrogate le parole << l'Assessore regionale all'agricoltura ed in caso di sua assenza o impedimento, >>.
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 84, comma 9, L. R. 13/1998
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 32, comma 1, L. R. 9/1999
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 86, comma 1, L. R. 1/1998
Art. 34

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 86, comma 1, L. R. 1/1998
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 13, comma 5, L. R. 28/1999
2 Comma 6 abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 28/1999
3 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 37
2. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 32/1995 sono aggiunte, in fine, le parole << o, se successivo, dal giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità della presente legge da parte della Commissione europea. >>.
3. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 32/1995 dopo le parole << dall'entrata in vigore della presente legge >> sono inserite le parole << o, se successivo, dal giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità della presente legge da parte della Commissione europea >>.
Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
2 Comma 5 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
3 Comma 6 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
4 Comma 1 abrogato da art. 3, comma 8, lettera a), L. R. 25/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, comma 1, lettera c) L. R. 32/1995 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 38

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 2, L. R. 7/1999
Art. 39
2. All'articolo 52, comma 1, della legge regionale 18/1996, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
<< h) provvedono alla liquidazione ed all'emissione dei titoli di pagamento; >>.

4. All'articolo 52, comma 4, della legge regionale 18/1996, dopo le parole << legge regionale 7/1988 >> sono aggiunte le parole << fatto salvo il disposto dell'articolo 78 >>.
5. All'articolo 78, comma 1, della legge regionale 18/1996, la parola << Tutti >> è sostituita dalle parole << Sino al 31 dicembre 1996, tutti. >>.
Note:
1 Abrogato il comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
2 Abrogato il comma 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 2 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
3 Abrogato il comma 4, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 4 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
4 Comma 3 abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ee), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 3, L. R. 25/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 54 bis L.R. 53/1981, con effetto dall'1/1/2021.
Art. 47
1. All'articolo 7, comma 9, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, è aggiunto il seguente periodo: << Trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale 31/1988 e successivi provvedimenti esecutivi per il personale assunto con contratto di lavoro a termine. >>.
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 10/1998 con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dal medesimo articolo.
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 33, lettera d), L. R. 9/2008
Art. 51

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 52

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera k), L. R. 12/2016
Art. 53

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 18, comma 2, L. R. 17/2006
Art. 55

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera ii), L. R. 10/2012