Art. 6
2. All'articolo 5, commi 2 e 4, della
legge regionale 9/1996, le parole << dei contributi >> sono sostituite dalle parole << delle assegnazioni straordinarie >>.
7.
All'
articolo 5 della legge regionale 9/1996 il comma 5 è sostituito dal seguente:
<< 5. Non sono ritenute ammissibili le domande di concessione delle assegnazioni straordinarie, limitatamente alla parte in cui si riferiscono a convenzioni non ancora stipulate alla data di presentazione delle domande stesse ovvero in relazione alle quali i Comuni fruiscano di altre forme di finanziamento pubblico. >>.