Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021
Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.
Art. 54
(Integrazione alla
legge regionale 47/1991
)
1.
Gli enti beneficiari possono utilizzare entro il 31 dicembre 1996 i contributi di cui all'
articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47
, come da ultimo modificato dall'
articolo 59 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45
e relativi alle annualitą 1992/93 e 1994/95.