Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021
Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.
Art. 46
(Modificazione dell'articolo 3 della legge regionale
11/1996)
1.
Il
comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 11/1996
č sostituito dal seguente:
<< 3. Le economie corrispondenti alle annualitā di cui al comma 1 e relative agli esercizi finanziari sino al 1995, non utilizzabili ai sensi del comma 2, in deroga a quanto previsto dall'
articolo 14 della legge regionale 3/1990
, costituiscono nuova disponibilitā per le Province da utilizzare ad integrazione dei fondi ad esse attribuite ai sensi dell'
articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9
. >>.