<< Qualora non si provveda alla designazione congiunta di cui al primo comma entro quindici giorni dalla data della richiesta, l'Amministrazione regionale provvede alla nomina nell'ambito dei nominativi indicati dalle rappresentanze sindacali, sulla base della loro effettiva rappresentativitā e con riferimento al numero delle deleghe conferite alle stesse dai dipendenti dell'Amministrazione medesima per la ritenuta dei contributi sindacali. >>.