Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.
Art. 37
2. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 32/1995 sono aggiunte, in fine, le parole << o, se successivo, dal giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilitą della presente legge da parte della Commissione europea. >>.
3. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 32/1995 dopo le parole << dall'entrata in vigore della presente legge >> sono inserite le parole << o, se successivo, dal giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilitą della presente legge da parte della Commissione europea >>.
Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
2 Comma 5 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
3 Comma 6 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
4 Comma 1 abrogato da art. 3, comma 8, lettera a), L. R. 25/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, comma 1, lettera c) L. R. 32/1995 , con effetto dall'1/1/2021.