Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021
Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.
Art. 30
(Modificazioni agli articoli 3 e 4 della
legge regionale 80/1982
)
1.
Al primo e al
secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80
, come modificato dall'
articolo 6 della legge regionale 17 gennaio 1995, n. 4
, le parole << alla Giunta regionale >> sono sostituite dalle parole << all'Assessore regionale all'agricoltura >>.
2.
La
lettera a) del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 80/1982
, come sostituito dall'
articolo 7 della legge regionale 4/1995
, č abrogata.
3.
Al
secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 80/1982
, sono altresė abrogate le parole << l'Assessore regionale all'agricoltura ed in caso di sua assenza o impedimento, >>.