﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 08 agosto 1996

      , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017</p><p style="text-align: justify;"><strong>Assestamento  e  variazione  del  Bilancio  1996  e  del Bilancio  Pluriennale  1996-1998 ai sensi  dell'articolo  10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n.  10.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO V</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INTERVENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI</span></p><a name="art28"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  28</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 4, comma 55, L. R. 4/2001</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  29</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Finanziamento dei corsi di diploma universitarioin scienze infermieristiche)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In relazione ai protocolli d'intesa stipulati fra la Regione  Autonoma Friuli-Venezia Giulia e le Università  di Trieste  e di Udine ai sensi dell'articolo 6, comma  3,  del decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  per  l'avvio   dei   corsi triennali    di    diploma    universitario    in    scienze infermieristiche, istituiti a decorrere dall'anno accademico 1996-1997  presso le Università medesime, l'Amministrazione regionale  è  autorizzata  a  concedere,  per  il   tramite dell'Azienda per i servizi sanitari (ASS) n.  1 "Triestina" e del  Policlinico universitario di Udine, un finanziamento  a titolo di concorso nelle spese di funzionamento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> L'erogazione del finanziamento di cui al comma 1  è disposta  in  via  anticipata ed in un'unica  soluzione  con riferimento a ciascun anno accademico.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Entro il termine di sessanta giorni dalla  chiusura di  ciascun  anno  accademico e con le  modalità  che  sono indicate   dalla  Direzione  regionale  della  sanità,   le Università   di   Trieste  e  di  Udine  per   il   tramite rispettivamente dell'ASS n.  1 "Triestina" e del Policlinico universitario   di   Udine  devono  documentare   l'avvenuta utilizzazione   del   finanziamento  ricevuto,   provvedendo altresì alla restituzione delle somme non utilizzate.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della  legge regionale 10/1982, il capitolo 4586, sul quale grava l'onere derivante dal presente articolo, è inserito nell'elenco  n. 1 allegato alla legge regionale 10/1996.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  30</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Finanziamento straordinario agli enti gestoridel servizio sociale di base)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere agli enti gestori dei servizi sociali di  base  di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33,  come  modificata dall'articolo 10 della legge regionale 30  giugno  1993,  n.  51, un finanziamento straordinario di lire  1.500  milioni  per l'anno 1996 ad integrazione  della quota   prevista  dall'articolo  4,  comma  3,  della  legge regionale 51/1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il finanziamento di cui al comma 1 è ripartito  in base  al  parametro di popolazione residente al 31  dicembre 1995   in  ciascun  ambito  dei  servizi  sociali  di  base, ponderato    in    ragione   dell'estensione    territoriale dell'ambito stesso.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  31</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Iniziative a favore degli sfollati)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   ad effettuare   a   favore   della  Provincia   di   Udine   un finanziamento  straordinario di lire 50 milioni  per  l'anno 1996  da  destinare  ad iniziative a favore  degli  sfollati ospitati nel territorio della provincia stessa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   L'istanza  di  finanziamento,  corredata  di  una relazione  illustrativa  e  del  preventivo  di  spesa,   è presentata alla Direzione regionale dell'assistenza  sociale entro  trenta  giorni dall'entrata in vigore della  presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  La  Direzione  regionale  dell'assistenza  sociale trasmette  al  Tavolo di coordinamento regionale,  istituito con    apposita   deliberazione   giuntale,   la   relazione illustrativa  e il preventivo di spesa per il  parere  e  il coordinamento dei progetti proposti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  L'erogazione del finanziamento è disposta  in  via anticipata ed in un'unica soluzione con il provvedimento  di concessione,  che  ne  stabilisce  anche  le  modalità   di rendicontazione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  32</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Contributi  straordinari per la realizzazionedi strutture residenziali per anziani)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere  ai  soggetti di cui all'articolo  4  della  legge regionale   14   dicembre  1987,  n.  44,  come   sostituito dall'articolo   16   della  legge  regionale   51/1993,   un contributo  straordinario di lire 1.500 milioni  finalizzato alla   realizzazione  di  strutture  residenziali  destinate all'accoglimento di anziani in parziale o  totale  stato  di non autosufficienza.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il termine per la presentazione delle domande  e  i criteri  di  riparto  del contributo  sono  determinati  con apposita  deliberazione  della  Giunta  regionale;  in  tale deliberazione   sono   comunque   considerate    prioritarie l'allocazione  della struttura in aree considerate  carenti, nonché  le  domande  presentate dai soggetti  previsti  dal comma   1   a   cui  partecipino  più  enti  locali   anche congiuntamente  a  soggetti privati.  Le  modalità  per  la concessione  e  l'erogazione  del  contributo  sono   quelle previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n.  46, come da ultimo modificata dalla legge regionale 27 febbraio 1995, n.  13. L'esame tecnico-economico e la determinazione  della spesa  ammissibile dei progetti hanno luogo con l'osservanza delle   procedure  previste  dall'articolo  18  della  legge regionale  13/1995, come modificato dall'articolo  12  della legge regionale 26 aprile 1995, n.  20.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Sugli immobili per i quali è concesso il contributo regionale  di cui al comma 1 è costituito vincolo decennale di   destinazione  d'uso,  con  decorrenza  dalla  data   di autorizzazione all'agibilità della struttura.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  33</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Contributi agli Istituti di patronato e di assistenzasociale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per  le  finalità previste dall'articolo  1  della legge  regionale  14  marzo 1988, n.  12,  l'Amministrazione regionale  è  autorizzata  a  concedere  agli  Istituti  di patronato    e   di   assistenza   sociale,   giuridicamente riconosciuti  a  norma  del DLCPS 29 luglio  1947,  n.  804, dall'ordine del GMA del 27 dicembre 1947, n.  77 e dal DPR 22 dicembre 1986, n.  1017, che ne abbiano fatta richiesta entro il  termine  di cui all'articolo 19 della legge regionale  9 febbraio 1996, n.  11, un contributo di lire 150 milioni per l'anno 1996.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  34</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Definizione di situazioni pregresse relative all'erogazionedi prestazioni assistenziali)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per   la  definizione  di  situazioni  pregresse, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad  erogare  agli aventi  diritto le spettanze dovute al 31 dicembre  1995  ai sensi  dell'articolo  1, comma 2, della  legge  regionale  2 febbraio 1991, n.  7.</p></p></p></body></html>