Legge regionale 08 agosto 1996 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

CAPO IV

INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO

Art. 17

(Acquisto di obbligazioni per il finanziamento di opereacquedottistiche a favore dei Comuni e dei relativiConsorzi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere prestiti obbligazionari emessi da una banca operante nel territorio regionale, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate con l'interesse non superiore al 3 per cento e siano rimborsabili entro 10 anni al fine di costituire delle disponibilità da utilizzarsi per l'erogazione di finanziamenti agevolati a favore dei Comuni e dei relativi Consorzi per investimenti riguardanti i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili.

2. Per le finalità di cui al comma 1 trova applicazione l'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

3. La provvista finanziaria assicurata con la sottoscrizione dei prestiti di cui al comma 1 è integrata con provvista della banca per importi comunque non inferiori a quelli garantiti dalla sottoscrizione dell'Amministrazione regionale.

4. Le disponibilità finanziarie globali sono utilizzate per le finalità previste dal comma 1 a condizione che i soggetti che beneficiano del finanziamento agevolato si impegnino a recuperare il costo a proprio carico del finanziamento ottenuto mediante degli aumenti tariffari nei confronti dell'utenza che usufruisce dei servizi cui sono riconducibili gli investimenti.

5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dall'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'ambiente, si determinano i criteri e le modalità di emissione e di rimborso, nonché di utilizzo della provvista e della vigilanza sull'osservanza del disposto di cui al comma 4.

6. Ai sensi del comma 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la banca sulla base del regolamento di cui al comma 5.

Art. 18

(Finanziamento straordinario nel settore dello smaltimentodei rifiuti)

1. In relazione alla situazione di rischio ambientale venutasi a creare a seguito del considerevole ammasso di combustibile alternativo derivato da rifiuti (RDF - Refuse Derived Fuel) presso l'impianto di smaltimento di San Giorgio di Nogaro, al fine di permettere un corretto e rapido smaltimento del materiale non avente più le caratteristiche del residuo riutilizzabile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 760 milioni a favore del Consorzio proprietario dell'impianto. Possono formare oggetto di finanziamento anche gli interventi già avviati, purché assunti dopo il 22 marzo 1996, data dell'ordinanza sindacale di rimozione.

2. Al fine di permettere l'avvio della fase di sperimentazione della raccolta differenziata secco/umido collegata con la messa in funzione per l'impianto di compostaggio di Bistrigna in comune di Staranzano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 40 milioni al Comune medesimo. Possono formare oggetto di finanziamento anche gli oneri relativi alla raccolta differenziata nel primo biennio.

3. L'istanza di finanziamento, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. L'erogazione del finanziamento è disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione con il provvedimento di concessione, che ne stabilisce anche le modalità di rendicontazione.

Art. 19

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 47, L. R. 1/2005

Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera o), L. R. 34/2017

Art. 20

(Finanziamento ai Comuni a fronte dei maggiori oneriper l'acquisizione di aree edificate)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari a favore dei Comuni, sino alla concorrenza dell'importo complessivo di lire 2.000 milioni, a parziale sollievo degli oneri conseguenti alle espropriazioni per pubblica utilità effettuate nei Piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, di aree già precedentemente edificate, anche qualora detti oneri risultino determinati in via transattiva od in sede giudiziale, purché la differenza tra gli importi così definitivamente determinati e gli importi dei preventivi di spesa per l'acquisizione delle aree e degli immobili contenuti nei Piani di zona ed eventualmente aggiornati alla data di assegnazione delle aree, sia superiore al trenta per cento.

2. I finanziamenti così assegnati ai Comuni sono portati in deduzione al prezzo di cessione delle aree agli operatori di edilizia residenziale pubblica in proporzione al volume edificabile.

3. L'ammontare del finanziamento può essere determinato fino alla copertura dei maggiori costi eccedenti la percentuale di cui al comma 1.

Art. 21

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 22 (Articolo omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo)

Art. 23

(Interventi di ripristino funzionale di monumenti)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari, sino all'importo complessivo di lire 200 milioni a Comuni ed associazioni legalmente costituite, per gli interventi di ristrutturazione, completamento e ripristino funzionale di monumenti nazionali e loro pertinenze, dedicati ai caduti e dispersi in guerra.

2. L'istanza di finanziamento, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e servizi tecnici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'erogazione del finanziamento è disposta in via anticipata ed in unica soluzione con il provvedimento di concessione, che ne stabilisce anche le modalità di rendicontazione.

Art. 24

(Sovvenzione straordinaria a favore dell'Autorità portualedi Trieste)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Autorità portuale di Trieste una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni a parziale copertura delle spese necessarie per la redazione del Piano regolatore del porto di Trieste, previsto dall'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

2. Le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione della sovvenzione di cui al comma 1 sono quelle previste dall'articolo 20 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22.

Art. 25

(Interventi particolari nei settoridelle comunicazioni e dei traffici)

1. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 10 marzo 1979, n. 9, come sostituito dall'articolo 19, primo comma, della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alle spese per l'acquisizione di un modello matematico sul comportamento idraulico delle lagune di Grado e Marano.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di lire 500 milioni, prevista a carico del capitolo 3620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

Art. 26 (Articolo omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo)

Art. 27

(Modifica dell'articolo 24, comma 9, della legge regionale9/1996)

1. La spesa autorizzata dall'articolo 24, comma 9, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 viene attribuita al Comune di Trieste, anziché a quello di Latisana.