﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 08 agosto 1996

      , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017</p><p style="text-align: justify;"><strong>Assestamento  e  variazione  del  Bilancio  1996  e  del Bilancio  Pluriennale  1996-1998 ai sensi  dell'articolo  10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n.  10.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INTERVENTI NEL SETTORE DELLE AUTONOMIE LOCALI</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Assegnazione straordinaria ai Comuni oltre i 15.000abitanti per opere pubbliche)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   ad effettuare a favore dei Comuni con popolazione superiore  ai 15.000  abitanti  non capoluogo di provincia un'assegnazione straordinaria  per  l'anno 1996 da destinare  ad  interventi relativi ad opere pubbliche.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  L'assegnazione  straordinaria  viene  concessa  ed erogata  in  via  anticipata ed in  un'unica  soluzione:  il riparto  dei fondi viene effettuato per il trentacinque  per cento  avuto  riguardo  alla popolazione  e  attribuendo  ai comuni  interessati il restante sessantacinque per cento  in parti uguali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Trova  applicazione il disposto  dell'articolo  66, comma  3 decies, della legge regionale 9 marzo 1988, n.  10, come  introdotto  dall'articolo  3,  comma  2,  della  legge regionale  1 febbraio 1993, n.  1, e dell'articolo 14  della legge regionale 7 febbraio 1990, n.  3.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Assegnazione straordinaria  ai Comuni capoluogoper opere pubbliche o per acquisto di beni immobili)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   ad effettuare  a  favore  dei  Comuni  capoluogo  di  provincia un'assegnazione straordinaria per l'anno 1996  da  destinare ad  interventi relativi ad opere pubbliche o all'acquisto di beni immobili.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  L'assegnazione  straordinaria  viene  concessa  ed erogata  in  via  anticipata ed in  un'unica  soluzione:  il riparto  dei  fondi viene effettuato per  il  cinquanta  per cento avuto riguardo alla popolazione di ciascun capoluogo e per  il  restante  cinquanta  per  cento  sulla  base  della popolazione  della  provincia, quali  risultano  dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Trova  applicazione il disposto  dell'articolo  66, comma   3  decies,  della  legge  regionale  10/1988,   come introdotto  dall'articolo 3, comma 2, della legge  regionale 1/1993, e dell'articolo 14 della legge regionale 3/1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Assegnazione straordinaria alle Province per laviabilità)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   ad effettuare   a   favore   delle   Province   un'assegnazione straordinaria  per  l'anno  1996 per  lo  svolgimento  delle funzioni  trasferite ai sensi dell'articolo 48  della  legge regionale 10/1988, relativamente ad iniziative dirette  alla realizzazione, al completamento ed all'ammodernamento  della viabilità provinciale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  L'assegnazione  straordinaria  viene  concessa  ed erogata  in  via  anticipata ed in  un'unica  soluzione:  il riparto  dei  fondi viene effettuato per  tre  quarti  avuto riguardo  all'estensione chilometrica  totale  delle  strade provinciali  e  per un quarto avuto riguardo  all'estensione chilometrica delle strade in territorio montano, così  come certificato dalle Amministrazioni provinciali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Trova  applicazione il disposto  dell'articolo  66, comma   3  decies,  della  legge  regionale  10/1988,   come introdotto  dall'articolo 3, comma 2, della legge  regionale 1/1993, e dell'articolo 14 della legge regionale 3/1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Assegnazione straordinaria ai Comuni lagunari)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   ad effettuare  a  favore  dei  Comuni  di  Lignano,  di  Marano lagunare e di Grado, i cui territori sono oggetto di elevati afflussi  turistici  e di intenso utilizzo  da  parte  degli operatori   della   pesca   di   mestiere,   un'assegnazione straordinaria  per  l'anno 1996 da destinare  ad  interventi relativi ad opere pubbliche.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  L'assegnazione  straordinaria  viene  concessa  ed erogata  in  via  anticipata ed in  un'unica  soluzione:  il riparto  dei fondi viene effettuato per il trentacinque  per cento  avuto  riguardo alla popolazione  di  ciascun  comune quale   risulta   dall'ultimo  censimento  ufficiale   della popolazione e attribuendo ai comuni interessati il  restante sessantacinque per cento in parti uguali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Trova  applicazione il disposto  dell'articolo  66, comma   3  decies,  della  legge  regionale  10/1988,   come introdotto  dall'articolo 3, comma 2, della legge  regionale 1/1993, e dell'articolo 14 della legge regionale 3/1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Assegnazione straordinaria ai Comuni fino a 2.000 abitanti)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   ad effettuare a favore dei Comuni con popolazione fino a  2.000 abitanti  un'assegnazione straordinaria per l'anno  1996  ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  L'assegnazione  straordinaria  viene  concessa  ed erogata  in  via  anticipata ed in  un'unica  soluzione:  il riparto  dei fondi viene effettuato per due terzi, in  parti uguali, tra i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e per  un  terzo,  sempre in parti uguali, tra  i  Comuni  con popolazione fino a 2.000 abitanti, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Trova  applicazione il disposto  dell'articolo  66, comma   3  decies,  della  legge  regionale  10/1988,   come introdotto  dall'articolo 3, comma 2, della legge  regionale 1/1993, e dell'articolo 14 della legge regionale 3/1990.</p></p><a name="art16"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  16</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002  , a decorrere dall'1 aprile 2003.</p></p></body></html>