Legge regionale 08 agosto 1996 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

CAPO XI

ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI

Art. 58

(Attuazione dell'iniziativa comunitaria Leader II)

(1)

1. Nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Leader II, istituita con l'articolo 11 del Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al Programma Leader II regionale concernente "Collegamento fra azioni di sviluppo dell'economia rurale della regione Friuli-Venezia Giulia per gli anni 1994-1999", approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione C(95) 3618/2 del 27 dicembre 1995 e dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 754 del 23 febbraio 1996 e n. 1410 del 29 marzo 1996, secondo le modalità e procedure definite nel Programma stesso.

2. Alla realizzazione degli interventi previsti nel Programma Leader II regionale si provvede secondo il relativo piano finanziario:

a) con le risorse assegnate dall'Unione europea a valere sul Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura - FEAOG - Sezione orientamento, sul Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR e sul Fondo sociale europeo - FSE;

b) con le risorse assegnate dallo Stato in attuazione della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 13 marzo 1996.

3. Per l'attuazione delle misure e delle azioni contenute nei Piani di azione locale (PAL) si applica la disposizione di cui all'articolo 19 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, concernente la riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi.

4. Gli atti relativi alla definizione dei criteri di selezione ed all'approvazione della graduatoria dei PAL sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.

Art. 59

(Attuazione del Programma operativo Resider II)

1. Nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Resider II, istituita con l'articolo 11 del Regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al programma operativo definito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 6166 dell'1 dicembre 1995 e approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(96)859 del 16 aprile 1996 sulla base della comunicazione della Commissione agli Stati membri n. 94/C/180/07.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso all'Acega - Azienda comunale elettricità, gas e acqua - di Trieste in base al piano finanziario approvato con la predetta decisione, un finanziamento di lire 11.700 milioni, corrispondenti a 5,85 milioni di ECU, per la realizzazione nella zona industriale di Trieste di un impianto per l'utilizzo delle acque industriali.

3. Alla concessione del finanziamento provvede, su domanda del beneficiario da presentarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Direzione regionale dell'industria. L'erogazione del finanziamento è disposta con le seguenti modalità:

a) un primo anticipo è erogato nella misura del cinquanta per cento, previo accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori e su presentazione di garanzia fidejussoria di pari importo da rilasciarsi da parte di istituti bancari o assicurativi;

b) un secondo anticipo è erogato nella misura del quaranta per cento ad avvenuto raggiungimento di metà della spesa preventivata ed ammessa a finanziamento;

c) il saldo è erogato ad avvenuta ultimazione del progetto, previa presentazione della documentazione di spesa e l'espletamento dei controlli previsti dalla normativa vigente.

4. Ai fini della concessione del presente finanziamento si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 46/1986, in quanto compatibili con i commi 1, 2 e 3.

5. Al finanziamento dell'intervento di cui al comma 2 si provvede:

a) con le risorse assegnate dall'Unione europea a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR in base alla decisione di cui al comma 1;

b) con le risorse assegnate dallo Stato a titolo di cofinanziamento della quota nazionale;

c) con le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in conformità al piano finanziario approvato.

Art. 60

(Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 35/1995)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 35/1995, è sostituito dal seguente:

<< 2. Il trasferimento delle risorse di cui all'articolo 4 alla Friulia SpA per la costituzione del fondo speciale indicato al comma 1 è disposto con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria. L'erogazione è effettuata, anche in via di anticipazione delle quote comunitarie e statali, in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate. >>.