Legge regionale 08 agosto 1996 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 9

(Finanziamento della maggior spesasanitaria relativa all'anno 1990)

1. In attuazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 3 bis, lettera a), del decreto legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334, al fine di concorrere alla copertura della residua maggior spesa sanitaria effettivamente sostenuta nell'anno 1990, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale un finanziamento di lire 4.324.571.500.