Legge regionale 08 agosto 1996 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 55

(Contributi straordinari agli Enti locali ai sensidell'articolo 9 della legge 879/1986)

(1)(2)(3)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari agli Enti locali, loro aziende speciali, società o forme associative e di cooperazione previste dai Capi VII ed VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la realizzazione di aree attrezzate e infrastrutture viarie e di servizio connesse ad attività turistico-commerciali o produttive, di supporto alla grande viabilità autostradale da integrarsi con la viabilità ordinaria, nel Gemonese e nel Canal del Ferro-Val Canale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina in via preventiva, su proposta dell'Assessore alla programmazione di concerto con l'Assessore alle autonomie locali, i criteri per stabilire gli interventi da finanziare ed i termini e le modalità per la presentazione delle domande da parte degli enti interessati.

3. Per l'acquisizione delle intese coi Ministri competenti possono essere promosse conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 23 della legge regionale 29/1992. Per la realizzazione delle iniziative possono essere altresì promossi accordi di programma ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10/1988.

4. Per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 si fa riferimento, per quanto applicabili, alle disposizioni della legge regionale 46/1986, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Sono abrogati l'articolo 56 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 e l'articolo 16 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.

Note:

Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 58, L. R. 12/2006

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 42, L. R. 1/2007