Legge regionale 08 agosto 1996 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 52

(Strumenti finanziari a tutela delle operazioni diesportazione)

1. Al fine di integrare e potenziare le forme di intervento previste a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19, nel quadro degli obiettivi di sviluppo della cooperazione economico- finanziaria con i Paesi di cui all'articolo 1 della legge stessa, l'Amministrazione regionale promuove l'attuazione di strumenti finanziari finalizzati a garantire il rischio economico delle operazioni di esportazione verso i Paesi e per settori prioritari, in funzione della costituzione di rapporti stabili di cooperazione economica o di società miste, nella prospettiva di destinarvi risorse proprie, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati.

2. L'attività di cui al comma 1 è diretta, in via preliminare, ad attivare risorse esistenti presso la "Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - FRIULIA SpA", per un ammontare non inferiore a lire 10 miliardi , secondo criteri volti a privilegiare la complementarietà e l'integrazione degli interventi.